Art. 4.
(Criteri di adeguamento).

      1. Le associazioni islamiche partecipanti al Consiglio si impegnano solennemente, fin dal loro atto costitutivo, nonché nel proprio statuto, a rispettare e a far rispettare ai propri aderenti:

          a) la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 nonché il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati a New York il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881;

          b) la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e i relativi protocolli;

          c) la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132;

          d) la Carta di Parigi per una nuova Europa, relativamente alla sezione «dimensione umana», firmata, il 19 novembre 1990, nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

 

Pag. 6

          e) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata il 7 dicembre 2000;

          f) le Dichiarazioni finali di Vienna, Berlino e Cordova sull'antisemitismo, adottate, rispettivamente, il 20 giugno 2003, il 29 aprile 2004 e il 9 giugno 2005, nell'ambito dell'OSCE.

      2. Al fine di cui al comma 1, è fatto obbligo alle associazioni di cui all'articolo 3 di dotarsi di uno statuto, approvato dal rispettivo congresso o assemblea costituente, conforme ai princìpi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, in particolare delle norme di cui al comma 1, indicando specificamente:

          a) gli obiettivi dell'associazione e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo;

          b) gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei singoli membri;

          c) le idonee forme di garanzia per la convocazione, il funzionamento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi statutari.